Gli stranieri che intendono stabilire la propria residenza nel comune devono comprovare la propria identità mediante esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e stabilire nel comune la propria dimora abituale.
Se il trasferimento concerne tutta la famiglia devono esibire anche atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello stato di provenienza
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studi per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno. Stranieri provenienti da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen devono comunicare la loro presenza alla Questura di Bolzano entro otto giorni dal loro arrivo in Italia. In Questura possono poi chiedere il rilascio del permesso di soggiorno.
Entro il termine di 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero residente in comune deve presentarsi all'ufficio anagrafe per rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. All'atto della dichiarazione anagrafica deve esibire un documento che attesta il rinnovo.
La cancellazione dall'anagrafe avviene:
- per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per il trasferimento della dimora in altro comune per le persone senza fissa dimora.
- per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, o quando a seguito di ripetuti accertamenti la persone sia risultata irreperibile, nonché per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno; lo straniero viene avvisato e invitato a provvedere nei successivi 30 giorni.
Vedi servizio nella rete civica