La dichiarazione di nascita va effettuata presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura nel quale il bambino è nato oppure presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza dei genitori del bambino oppure presso l'ufficio dello stato civile del comune di nascita del bambino.
Nel caso in cui i genitori del bambino intendano rendere la dichiarazione di nascita presso il comune di residenza ma non risiedono nello stesso comune, questa va resa nel comune di residenza della madre.
In ogni caso però l'iscrizione anagrafica del bambino avverrà nell'anagrafe del comune di residenza della madre.
La dichiarazione di nascita deve essere corredata da una attestazione di avvenuta nascita firmata dal medico o dall'ostetrica.
Se i genitori sono sposati, la dichiarazione di nascita può essere resa dalla madre o dal padre.
Se i genitori non sono sposati devono comparire insieme se entrambi intendono riconoscere il bambino. Un figlio naturale può essere riconosciuto anche soltanto dalla madre o dal padre. Il riconoscimento è irrevocabile e può essere fatto in qualunque momento. Il riconoscimento del figlio naturale da parte dell'altro genitore non può essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo.
Se la denuncia di nascita di un figlio naturale viene fatta solamente dalla madre il bambino prenderà il cognome della madre.
La dichiarazione di nascita deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni prescritto. Se la dichiarazione è fatta oltre dieci giorni dalla nascita l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica.
Non è più necessario che i genitori del bambino richiedono all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del codice fiscale. In virtù del collegamento telematico con il Ministero delle Finanze il tesserino magnetico viene ora recapitato direttamente al domicilio del neonato.
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